D.M. 55/2014, somme dovute per spese generali, mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa: strumento di tutela

Va confermato che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. Tale principio risulta applicabile anche alla liquidazione delle spese di lite regolata sulla base del D.M. n. 55 del 2014, atteso che la obbligatorietà del rimborso spese forfettario, nell ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi