Mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni: presunzione di rinuncia?

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (con la conseguenza, nella specie, che, tenuto conto dell’ampio spazio dato alla domanda in tutti gli atti del giudizio, quest’ultima non può ritenersi in alcun modo rinunciata). Tribunale di Milano, sentenza del 9.12.2021 Download CondividiPost correlati:I ..........

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