Annullamento della cartella esattoriale a seguito dell’opposizione, spese di lite

Va confermato che nell’ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell’Ente impositore e del Concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell’opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall’opponente, sono soccombenti rispetto a quest’ultimo in base al principio di causalità, essendo l’opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo. Tribunale di Roma, sentenza del ..........

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