Mancata deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa: irrilevanza della prova

L’onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa,richiesto dall’art. 163 c.p.c., n. 4, va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicchè, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all’esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.10.2017, n. 24607 CondividiPost correlati:Le presunzioni semplici esigono la certezza dei fatti posti a fondamento: di un fatto è ben possibile esigere la certezza, ai fini della sua utilizzabilità quale tesi di un& ..........

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