Cumulo di domande: competenza del Tribunale delle imprese o del giudice del lavoro?

Il cumulo di domande, delle quali una rientrante nella competenza del Tribunale delle imprese e l’altra nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comporta che, quando tra di esse vi sia connessione, quest’ultimo attragga ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, anche la prima domanda nella propria competenza. Ciò in forza della generale vis attractiva del rito del lavoro, stanti gli interessi di rilevanza costituzionale garantiti dalla suddetta norma.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.9.2017, n. 20764 CondividiPost correlati:Litisconsorzio facoltativo, cumulo delle domande ai fini della competenza per valore, inapplicabilità ..........

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