L’opposizione avente ad oggetto i vizi formali della cartella deve essere proposta nei modi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

L’opposizione avente ad oggetto i vizi formali della cartella deve essere proposta nei modi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., in quanto nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, l’opposizione agli atti esecutivi è prevista dall’art. 29 comma 2 che, per la parta relativa alla regolamentazione, rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art. 24 del citato d.lgs, che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Tribunale di Roma, sentenza del 9.12.2020, n. 8468 Download CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo avente ad ogget ..........

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