I documenti non possano assurgere a funzione integrativa dalla domanda: gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto

L’atto introduttivo richiede l’esatta individuazione del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’ attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda; poiché il documento serve a provare ciò che è stato affermato, esso non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova; così, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi d ..........

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