L’onere della mediazione incombe sul creditore opposto: la giurisprudenza di merito non segue la Cassazione

L’onere della mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 incombe sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa. Dunque, va disatteso l’orientamento espresso da Cass. Civ. n. 24629 del 2015, dovendosi invece affermare che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l’improcedibilità non già dell’opposizione, bensì della domanda monitoria, con la conseguenza che, in tal caso, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Tribunale di Busto Arsti ..........

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