L’atto di citazione privo della procura è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere

Non v’è ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 6, sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la ..........

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