Lodo arbitrale, impugnazione per nullità circa la data della sottoscrizione e l’indicazione del luogo della deliberazione

Qualora, con l’impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all‘art. 221 c.p.c. Analoghe considerazioni valgano per l’indicazione del luogo della deliberazione del lodo, dovendosi rilevare che, in virtù di quanto testé rilevato, rimane superata la caudataria questione della decadenza dell’arbitro, per essere la notifica dell’intimazione ex art. 821 c.p.c., pervenuta in un momento successivo al perfezi ..........

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