Locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo: due contratti, registrazione di uno solo, sanatoria, insussistenza

In materia di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto, senza provvedere alla sua registrazione, ed uno successivo, immediatamente registrato, che contempli un minor canone locatizio, la tardiva registrazione del contratto originario (che segua quella del secondo contratto) non può avere l’effetto di sanarne l’invalidità, restando, dunque, il solo contratto posteriore quello idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.03.2023, n. 8968 Download CondividiPost correlati:Esecuzione immobiliare, decreto di trasferimento: strumento di tutela in caso di ben ..........

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