Esercizio fuori della circoscrizione del tribunale, elezione di domicilio, PEC e processo civile telematico

Ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, e sino all’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, ..........

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