Locazione ed estinzione per sopravvenuto difetto di causa

Gli eventi estintivi dell’interesse del creditore, che non siano ad esso imputabili secondo i medesimi criteri elaborati in tema di esimente dalla responsabilità contrattuale del debitore di cui all’art. 1218 cod. civ., provocano la caducazione incolpevole dell’elemento funzionale della obbligazione al cui soddisfacimento è preordinato il contratto ex art. 1174 cod. civ., e, di conseguenza, l’estinzione della obbligazione per sopravvenuta difetto dell’elemento costitutivo indefettibile della causa ai sensi dell’art.1325 n.2 c.c.

Tribunale Taranto, sezione seconda, sentenza del 17.07.2019

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