Lo straining (forma attenuata di mobbing) è risarcibile?

In materia di lavoro, va confermato l’orientamento cui lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing (perché priva della continuità), ma sempre riconducibile all’art. 2087 cod. civ., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta. Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19.10.2023, n. 29101 Download CondividiPost correlati:Causalità civile segue lo standard del più probabile che non (probabilità logica o baconiana): lo dice anche la Corte di Giustizia Ottobre 11, 2022 L’assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte è forma adeguata a gar ..........

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