Litisconsorzio necessario, rinvio della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio, conseguenze sulle spese d’appello

Quando la causa sia rinviata al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di appello deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle spese processuali la parte che egli riconosce soccombente, per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. NDR: in tal senso Cass. 09/06/2017, n. 14495, 16/07/2010, n. 16765, 19/04/1975, n. 1506 e 03/05/1967, n. 838. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.1.2021, n. 1124 Download CondividiPost correlati:Causa rimessa dalla Corte di cassazione al g ..........

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