Liquidazione equitativa del danno: quando è ammessa?

La liquidazione equitativa essa va esclusa nel caso in cui il giudice accerti la mancanza assoluta di prova del danno. Invero, il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, previsto agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o quantomeno particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Inoltre, la liquidazione in via equitativa presuppone che sia già stato assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno subito, residuando come margine discrezionale soltanto quello dell’esatta quantificazione di esso ..........

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