Contestazione da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso e decadenza  ex art. 167, c. 2, c.p.c.

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”. Così, a differenza delle eccezioni in senso stretto che possono essere proposte soltanto dalle parti e che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta ai sensi del ..........

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