L’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o del preavviso di fermo amministrativo non è assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.

L’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, così come l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo – sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione dell’ipoteca o del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell’atto – è un’azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c. Da ciò consegue che non vi sono termini decadenziali per eccepire la prescrizione quinquennale di pretese creditorie riportate in cartelle di pagamento, anche quando a dette cartelle abbia fatto seguito ..........

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