L’esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo prima e dopo Cartabia
L’art. 654, secondo comma, c.p.c., chiarisce che quando l’esecuzione viene preannunciata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula (quest’ultimo requisito, poi, è stato soppresso dall’art. 3, comma 45, del d.lgs. 149/2022, c.d. riforma Cartabia, in conseguenza della eliminazione della formula esecutiva).
Tribunale di Napoli, sentenza del 3.10.2024
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