Le tabelle del danno biologico non sono nozioni di fatto di comune esperienza

Le tabelle di liquidazione del danno biologico non costituiscono norme di diritto, nè rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all’art. 115 c.p.c., e che, pertanto, la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza – consistente nell’incongrua applicazione delle tabelle – non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.5.2014 ..........

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