Interessi corrispettivi e di mora: sempre cumulabili?

Il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportala al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi [Tribunale di Roma, sezione quarta, ordinanza del 16.9.2014]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Compenso avvocato: da quando decorrono gli interessi di mora? Aprile 13, 2023 Compenso avvocato e messa in mora: da quando competono gli interessi di cui all'art. 1224 c.c.? Ottobre 24, 2022 D.lgs. 231/2002 e Dir. 2000/35/CE, interessi di mora e dichiarazio ..........

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