Le sezioni Unite sulla questione della giurisdizione in caso di soggetto non domiciliato in UE e chiamata in garanzia esperita in via autonoma rispetto al giudizio principale

L’art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012, cui rinvia l’art. 3, comma 2, prima parte, della legge n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l’azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell’ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.1.2024, n. 613 Download CondividiPost correlati:Appello incidentale e litisconsorzio: chiamata in garanzia dell'assicuratore RC e impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia Dicembre 4, 2023 Le sezioni unite sulla rinuncia alla domanda nelle conclusionali e su ..........

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