Le eccezioni vietate in appello sono soltanto quelle in senso proprio

Va osservato che le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sono, invero, soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti, per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie”.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.3.2017, n. 7107 CondividiPost correlati:Il divieto di nova in appello riguarda solo domande ed eccezioni i ..........

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