Esecuzione forzata in forma specifica: l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare deve svolgersi in aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo

In materia di esecuzione forzata in forma specifica va ribadito il principio per cui l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare (art. 612 c.p.c. e ss.) deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all’esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell’esecutato, laddove questi abbia la facoltà e quindi l’onere di provvedervi direttamente.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.4.2017, n. 9280 CondividiPost correlati:Contributo unificato nei ricorsi per obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare (circ. Min giustizia 15.2. ..........

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