Le eccezioni per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda

La contestazione da parte del debitore esecutato dell’ammontare del credito indicato dal creditore pignorante, per essere superiore a quello effettivamente dovuto, investendo il diritto dell’istante di procedere ad esecuzione forzata per quella maggiore somma, integra una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; ciò posto, poiché l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda [Cassa ..........

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