Atto d’appello che non individua le parti contestate della motivazione, né in modo specifico e chiaro gli errori nella ricostruzione del fatto: inammissibilità

L’art. 342 c.p.c., nella formulazione prevista dalla legge n. 7.8.2012, m. 134, di conversione dell’art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83, applicabile con riferimento agli appelli introdotti a partire dall’11 settembre 2012 (art. 54, commi 2° e 3°, D.L. 83/2012), impone, a pena di inammissibilità, che, in sostanza, l’appello debba individuare in modo specifico e chiaro le parti del provvedimento oggetto di doglianza, le modifiche da apportare al provvedimento impugnato con riguardo alla ricostruzione del fatto e il rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Pertanto, è inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’atto di appello che no ..........

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