L’art. 12 preleggi non privilegia più il criterio interpretativo letterale dice la Corte di Appello di Venezia

L’esistenza di una chiara formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare l’interpretazione all’elemento letterale, occorrendo, altresì, che il senso reso palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, non si ponga in contrasto con le argomentazioni logiche sull’intenzione del legislatore; da tempo è divenuto desueto il noto canone in claris non fit interpretatio e l’art. 12 disp. prel. c.c. non privilegia più il criterio interpretativo letterale perché, facendo riferimento alla intenzione del legislatore, evidenzia un riferimento essenziale alla coerenza della norma e del sistema; ritenuto che la dottrina e l ..........

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