La pendenza del procedimento esecutivo non preclude la reiterazione dell’atto processuale iniziale.

La pendenza del procedimento esecutivo non preclude nè rende inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi da inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti in tal modo instaurati dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.12.2013, n. 28614]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Notifica tramite il servizio pos ..........

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