La nullità della CTU deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione

La nullità della CTU ha tendenzialmente carattere “relativo” e, come tale, deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata ex art. 157 c.p.c. Corte di appello di Milano, sentenza del 30.3.2023 Download CondividiPost correlati:Teste ammesso con riserva di provvedere sull'eccezione di incapacità a testimoniare, scioglimento negativo della riserva, mancata eccezione nella prima istanza o difesa… Gennaio 18, 2024 Procedimento disciplinare: la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio (ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per… ..........

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