La nullità della CTU deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione
La nullità della CTU ha tendenzialmente carattere “relativo” e, come tale, deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata ex art. 157 c.p.c.
Corte di appello di Milano, sentenza del 30.3.2023
Download
CondividiPost correlati:Teste ammesso con riserva di provvedere sull'eccezione di incapacità a testimoniare, scioglimento negativo della riserva, mancata eccezione nella prima istanza o difesa… Gennaio 18, 2024 Procedimento disciplinare: la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio (ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per…
..........
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo