La citazione nulla non viene integrata o rinnovata: che succede in appello?

Se il giudice di primo grado omette di ordinare l’integrazione o la rinnovazione d’una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (ex art. 163 c.p.c. , n. 4), diventa onere dell’attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.06.2015, n. 12614]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:PCT, prima viene generata la ricevuta di co ..........

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