Intervento volontario, principale o litisconsortile: preclusioni istruttorie (prove costituende e prove documentali)

Ritiene il Collegio di dover qui riaffermare il principio secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268 c.p.c., comma 2, operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.5.2023, n. 14398 Download CondividiPost cor ..........

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