Interruzione del processo per fallimento: da quando decorre il termine per la riassunzione?

In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dich ..........

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