Interpretazione letterale è criterio cardine: gli altri hanno valore successivo

L’art. 12 delle Preleggi stabilisce che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, così indicando – come criterio interpretativo cardine – quello della lettera della norma e attribuendo agli altri criteri interpretativi solo valore successivo, nel caso il senso letterale non risultasse del tutto chiaro o sufficiente.   Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019 CondividiPost correlati:LESTINI, Sulla mera apparenza della chiarezza ed univocità del testo: l'interpretazione letterale e gli altri criteri d'interpretazione sogg ..........

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