Interessi moratori, controversie sull’usurarietà degli stessi: riparto degli oneri probatori

L’onere probatorio nelle controversie sull’applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’usurarietà degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto. Tribunale di Bari, ..........

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