Iniziale domanda di usucapione per intervenuta interversione del possesso, appello, domanda che invochi a fondamento dell’azione una situazione di proprietà originaria del bene, domanda nuova inammissibile

È immune da errori di diritto la decisione secondo cui, proposta una iniziale domanda (riconvenzionale) di usucapione di un immobile inizialmente detenuto a titolo di precario, e perciò sul presupposto dell’intervenuta interversione del possesso, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello agli effetti dell’art. 345 c.p.c., quella che invochi a fondamento dell’azione una situazione di proprietà originaria del bene, derivante dalla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso fra le parti come compravendita e non come comodato.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.10.2018, n. 25887 CondividiPost correlati:Petitum, modifi ..........

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