Documento allegato alla memoria di replica: inammissibilità

Il documento di parte attrice allegato alla memoria di replica (art. 183 c.p.c.), depositata telematicamente, non può essere ammesso ed utilizzato ai fini della decisione poiché prodotto al di fuori di ogni contraddittorio e senza più alcuna possibilità per la controparte di prendere posizione (condotta processuale oltretutto contraria ai doveri di lealtà e probità e su cui questo Ufficio riserva ogni iniziativa ai sensi dell’art. 88 c.p.c.); né a ciò potrebbe ovviarsi con una rimessione del giudizio in istruttoria che sarebbe contraria anche ai principi di ragionevole durata ed economia processuale.   Tribunale di Bari, sentenza del 30.7.2018 CondividiPost correlati:Si ..........

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