Impugnazione per nullità del lodo arbitrale: notifica alla parte personalmente o all’avvocato?

Il principio per cui l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale doveva essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’avesse difesa nel procedimento arbitrale, con conseguente nullità della notificazione medesima ove effettuata in tale modo è oggi superato dal nuovo testo dell’art. 816 bis c.p.c., comma 1, nella parte in cui prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori e che “in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2017, n. 23773 CondividiPost ..........

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