Opposizione a decreto ingiuntivo: prima udienza e memorie ex art. 183 c.p.c. solo per precisare domande ed eccezioni già formulate

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nel giudizio ordinario di cognizione, che si apre con detta opposizione, l’opponente assume la posizione di attore solo formalmente e l’opposto quella solo formale di convenuto (perché il ruolo sostanziale di attore compete al creditore ricorrente e quello altrettanto sostanziale di convenuto compete all’intimato) e, pertanto, le ragioni addotte dall’opponente, se mirano a conseguire il rigetto della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, si qualificano come eccezioni che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 c.p.c. e, per tale motivo, la prima udienza di trattazione e le me ..........

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