Impugnazione dell’avviso di recupero del credito d’imposta indebitamente compensato emesso anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311/2004

Va confermato che l’avviso di recupero del credito d’imposta indebitamente compensato, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento e liquidazione, sì da poter essere oggetto d’impugnazione anche se emesso anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 26.1.2015, n. 1275]. Scarica qui >> CondividiPost correlati: ..........

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