Compensazione totale o parziale delle spese legali in caso di accoglimento parziale della domanda

Va confermato che l’accoglimento parziale della domanda, specie se correlato alla posizione difensiva conciliante adottata dalla controparte, costituisce motivo atto a legittimare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione totale o parziale delle spese legali [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.1.2015, n. 1332]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Parziale rigetto delle pretese attoree per concorso di colpa nella misura del 50%: compensazione parziale delle spese di lite Febbraio 14, 2023 Spese di lite: sì alla soccombenza reciproca in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi Gennaio 25, 2024 Accoglimento parzial ..........

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