Impossibilità di celebrazione dell’udienza da remoto per problemi di collegamento del Presidente, conseguenze

L’impossibilità di celebrazione, in concreto, dell’udienza pubblica (di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992) in modalità “da remoto” a cagione di problemi di collegamento del Presidente deve obbligatoriamente determinarne, secondo quanto prescritto dal cit. art. 3, comma 3, del decreto direttoriale 11.11.2020, la sospensione, con contestuale rinvio della causa ad altra udienza e non certo la sua trasformazione (come invece avvenuto nella specie) in udienza camerale non partecipata; peraltro, e solo per completezza espositiva, la medesima soluzione va affermata, all’evidenza, anche in relazione alla celebrazione dell’udienza pubblica da remoto dispo ..........

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