Illecito deontologico: qual è il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare?

Con riferimento al regime di prescrizione introdotto dall’art. 56 della L. n. 247 del 2012, va affermato che nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo. Al riguardo, si precisa che la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una vol ..........

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