Illecito deontologico, procedimento disciplinare, prescrizione

Nel nuovo ordinamento professionale forense la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nella L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 1 in quanto oggi la legge professionale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (nel caso in esame, le condotte appropriative reiterate dall’avvocato, di rilievo disciplinare, si sono protratte fino al 9 febbraio 2015, ed è a tale momento che ..........

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