Il riconoscimento dei figli naturali: aspetti processuali della legge n. 219 del 10.12.12

di Alessandra Mei

1) La nuova competenza del Tribunale ordinario civile e del Tribunale per i Minorenni dal 1.1.2013

Con la legge n. 219 del 10.12,2012, pubblicata il 17.12.2012, entrata in vigore il 1.1.2013, il Parlamento ha cancellato dalle disposizioni del c.c. in materia di filiazione gli aggettivi qualificativi “naturali” e “legittimi” riferiti ai figli, parlando solo di “figli”. In altre disposizioni legislative, specificamente relative agli uni o agli altri, ha sostituito il termine “naturali” con l’espressione “figli nati fuori dal matrimonio” e quello “legittimi” con le parole “figli nati nel matrimonio”.

La prima importante novità in ambito processuale, riferita alla legge in commento, è data dal trasferimento della competenza del Tribunale per i Minorenni al Tribunale ordinario civile nei giudizi aventi ad oggetto l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 219/12, competente a conoscere e a decidere dell’affidamento dei figli di coppie di fatto, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, non è più il Tribunale per i Minorenni bensì il Tribunale ordinario civile.

Invero, il vecchio testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile diversificava, ingiustamente, il destino dei figli naturali da quelli legittimi, attribuendo il potere decisionale riguardo all’affidamento dei primi al Tribunale per i Minorenni; mentre riguardo ai secondi spettava al Tribunale ordinario civile .

Con l’equiparazione dello stato giuridico di “figlio”, tale diversificazione viene meno e, a decorrere dal 1.1.2013[1], la competenza a decidere le sorti dei figli nati nel e fuori dal matrimonio viene trasferita al Tribunale ordinario civile, il quale dovrà assumere tutti i provvedimenti in materia di affidamento, frequentazione e contributo economico in favore dei figli. Peraltro, il nuovo testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.c. afferma che nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli si applicano gli artt. 737 e seguenti c.p.c.

Inoltre, vengono estese anche ai figli nati fuori dal matrimonio le garanzie riconosciute ai figli nati nel matrimonio quali ad esempio: l’obbligo di prestare una cauzione a garanzia dell’onere economico stabilito dal Giudice a favore del figlio; la possibilità di emettere, con provvedimento giudiziale, un ordine al terzo debitore dell’onerato di corrispondere direttamente all’avente diritto l’importo stabilito per il mantenimento del figlio, creditore in caso di inadempimento spontaneo dell’onerato.

Il Giudice ordinario civile diviene altresì competente a decidere sulle questioni aventi ad oggetto:

– l’amministrazione dei beni del figlio minore;

– il riconoscimento, l’impugnazione e l’affidamento dei figli di genitori non coniugati;

– le dichiarazioni di paternità;

– l’assunzione del cognome;

– i ricorsi relativi all’esercizio della competenza della potestà genitoriale.

Quanto alla competenza del Tribunale per i Minorenni, invece, ai sensi del nuovo testo dell’art. 38 co. 1 delle disposizioni di attuazioni del c.c., il Tribunale per i Minorenni rimane competente a decidere nelle questioni della decadenza e reintegra della potestà, della decadenza e riammissione, dell’amministrazione del patrimonio del minore e della sua adozione.

2) Aspetti processuali contenuti nella delega al governo (art. 2 L 219/12)

Il legislatore, all’art. 2 della richiamata disposizione legislativa, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore[2] della legge 219/12, con i quali il delegato dovrà eliminare ogni residua discriminazione tra i figli (legittimi, naturali e adottivi) ex art. 30 Cost tenendo conto sia degli artt. 315 e 315bis come modificati dalla legge delega, sia dei criteri direttivi indicati nella delega medesima.

Per quanto concerne questi ultimi, i criteri direttivi impartiti dal Parlamento in ambito processuale sono i seguenti:

1) la previsione che la filiazione fuori del matrimonio possa essere accertata giudizialmente con ogni mezzo idoneo;[3]

2) la modificazione delle norme in materia di riconoscimento dei figli, prevedendo che l’impugnazione del riconoscimento sia imprescrittibile solo per il figlio e che venga introdotto un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di riconoscimento da parte degli altri legittimati;[4]

3) la previsione, in materia di ascolto del minore, che quest’ultimo sia ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato;[5]

4) la previsione che gli ascendenti dei minori siano processualmente legittimati a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Quest’ultimo criterio direttivo impartito dall’Organo delegante è, a parere della scrivente, una delle novità più significative in quanto il presupposto logico per potersi riconoscere agli ascendenti dei minori la legittimazione attiva è l’esistenza in capo a questi di un diritto soggettivo di cui essi siano titolari.

Invero, il nuovo testo dell’art. 155 co. 1 ultima parte c.c.[6] afferma che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto…di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Dal tenore letterale della suddetta disposizione di legge, titolare del diritto soggettivo a conservare i suddetti rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale era il minore e non anche gli ascendenti e i parenti. Invero, né i nonni né gli zii del minore avevano alcuna legittimazione attiva in quanto ad essi non era riconosciuta la titolarità di un diritto soggettivo proprio ma soltanto riflesso.

E’ evidente che con la suddetta delega legislativa, contenente la previsione della legittimazione attiva degli ascendenti, si è inteso dare una interpretazione estensiva del diritto soggettivo alla frequentazione tra ascendenti del minore e nipote minore riconoscendolo non solo in capo a quest’ultimo ma anche agli ascendenti dei nipoti minori.

Per l’attuazione di tali disposizioni dovremo, tuttavia, attendere l’emanazione di uno o più decreti legislativi ad opera del Governo delegato alla loro emanazione.


[1] Data di entrata in vigore della legge 219 del 10.12.2012.

[2] A tal proposito si ricorda che la legge n. 219 del 10.12.2012 è stata pubblicata il 17.12.12 ed è entrata in vigore il 1.1.13.

[3] Art. 2 let. C) L. 219/12.

[4] Ex art. 2 let. G) L. 219/12.

[5] Art. 2 lett. i) L. 219/12.

[6] Come modificato dalla legge n. 54/06 in materia di affidamento condiviso.

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