I Consigli territoriali hanno la facoltà e non l’obbligo di effettuare le proprie comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che costituisce infatti uno strumento alternativo – ma non esclusivo – rispetto a quello tradizionale della notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario

I Consigli territoriali hanno la facoltà e non l’obbligo di effettuare le proprie comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che costituisce infatti uno strumento alternativo – ma non esclusivo – rispetto a quello tradizionale della notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, previsto dall’art. 46, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della notifica della delibera del COA di cancellazione amministrativa dall’albo effettuata a mezzo Ufficiale giudiziario anziché mediante PEC. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione). Consiglio Na ..........

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