Gli atti processuali depositati telematicamente devono essere sintetici: ora lo dice la legge

<<Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica>>; così recita l’art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.2015, che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012.

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