Gli elementi costitutivi della domanda devono essere oggetto di specifica allegazione: no a produzioni documentali con funzione integrativa di una domanda priva di specificità

Gli elementi costitutivi della domanda devono essere oggetto di specifica allegazione, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l’effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo (nella specie, a fronte delle riscontrate carenze allegative, l’attore produceva con memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., una serie di documenti, in assenza di ogni utile indicazione circa la rilevanza degli ..........

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