Giudizio inappellabile perché emesso secondo equità anziché secondo diritto e valutazione equitativa della prestazione economica richiesta in giudizio

La valutazione equitativa della prestazione economica richiesta in giudizio non ha nulla a che vedere con il giudizio inappellabile perché emesso secondo equità anzichè secondo diritto. L’art. 113 c.p.c. concerne l’equità come criterio di giudizio e di soluzione della controversia, in contrapposizione alla decisione secondo diritto; la richiesta delle parti, di cui all’art. 114 c.p.c., che la causa sia decisa secondo equità – che peraltro deve essere formulata concordemente dalle parti in causa – ha il medesimo oggetto. La liquidazione della somma dovuta in via equitativa, ai sensi dell’art. 432 c.p.c. attiene, invece, alla quantificazione del credito ..........

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