Difetto di rappresentanza processuale della parte e spreco di attività processuale: sanatoria

Va confermato che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni. In particolare, se il giudizio pende, corrisponde ai valori dell’ordinamento che non vi sia spreco di attività processuale qualora possa risultare in giudizio che l’amministratore del condominio (il rappresentante) aveva agito con il consenso dell’assemblea dei condomini, che a tal fine ne abbia ratificato ex tunc l’operato.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.2.2017, n. 4842 CondividiPost correlati:Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, sanatoria Ottobre 21, 2021 Simmetr ..........

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