Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: questo il riparto degli oneri probatori

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta conserva il ruolo sostanziale di attrice, mentre all’opponente è riservato il ruolo sostanziale di convenuta. Ne consegue che, avendo l’opposta dedotto il mancato pagamento delle prestazioni dedotte, incombeva su di lei l’onere di provare di aver effettuato le prestazioni di cui ha chiesto il pagamento, mentre gravava sull’opponente l’onere di provare eventuali fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione di pagamento [Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 11.2.2015, n. 539]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Interessi moratori, controversie sull’usurarietà degli s ..........

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